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I voucher tornano sul mercato

Aboliti a marzo (decreto legge n. 25/2017), i nuovi “voucher” sono stati reintrodotti sul mercato a partire dal 10 luglio scorso.

La legge di conversione del decreto 50/2017, approvata in Senato il 15 giugno scorso, introduce la “nuova disciplina delle prestazioni occasionali”.

La novità principale è dovuta alla differente modalità di ricorso al lavoro occasionale a seconda della natura giuridica del committente (persona fisica, azienda o pubblica amministrazione).

Il libretto di famiglia (Lf) e il contratto di prestazione occasionale (Cpo) sono le due formule, rivolte rispettivamente a famiglie e imprese, approvate dal governo per il pagamento dei lavori occasionali.

Le famiglie possono utilizzare i voucher per pagare lavori come le pulizie domestiche, le ripetizioni scolastiche, il giardinaggio o piccole manutenzioni.

Non si userà più il buono cartaceo che si comprava in tabaccheria; infatti ora il datore di lavoro verserà con un F24 una somma nelle casse dell’Inps e avrà un conto da cui provvederà a pagare le prestazioni entro il giorno 15 del mese successivo.

Il libretto famiglia, gestito on line dall’INPS, è un deposito prepagato contenente dei buoni del valore di 10 euro (8 euro netti), ognuno dei quali potrà essere utilizzato per pagare solo un’ora di lavoro.

Le imprese che possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale sono solo le micro imprese, cioè quelle con non più di 5 dipendenti e tutti assunti a tempo indeterminato.

Non possono utilizzare i voucher, invece, le imprese dell’edilizia, quelle del settore minerario e lapideo e le imprese vincitrici di appalti sia di opere sia di servizi.

Ogni datore di lavoro può spendere in voucher, tra tutti i collaboratori che paga in questo modo, fino a un massimo di 5.000 euro in un anno.

Il costo orario è diverso da quello dei collaboratori familiari ed è di 9 euro.

Indipendentemente dalle ore effettivamente svolte, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, ovvero 36 euro.

Sia che si tratti di una famiglia sia che si tratti di un’impresa, chi paga in voucher da oggi deve iscriversi sul sito dell’Inps o attraverso il call center dell’istituto previdenziale.

Anche il lavoratore deve registrarsi sullo stesso sito e dichiarare come preferisce essere pagato: sul conto corrente, dichiarando l’IBAN; su una carta di credito, su un libretto postale o con un bonifico a domicilio.

Il voucher prevede l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e il pagamento dei contributi volontari nella gestione separata.

Allo stesso tempo il lavoratore pagato con voucher ha dei limiti allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Può guadagnare al massimo 5000 euro in un anno attraverso lo strumento del voucher e può lavorare al massimo per 2 datori di lavoro. Questi redditi non sono tassati ai fini Irpef, ma contribuiscono al calcolo del reddito necessario per ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno e non modificano lo status di disoccupato.

Può svolgere al massimo 280 ore in regime di voucher in un anno.

La mancata osservazione dei limiti imposti per legge comporta delle sanzioni.

Continueremo a tenervi aggiornati sull’argomento.

voucher

Voucher aboliti ma sopravvivono

I voucher o buoni lavoro sono ormai da un po’ di tempo oggetto di particolare attenzione e notizia in continua evoluzione.

Ripercorrendo velocemente le tappe fondamentali, i voucher sono stati introdotti dalla legge Biagi nel 2003 allo scopo principale di far emergere il lavoro sommerso. Inizialmente rivolti a disoccupati di lunga durata studenti, pensionati, casalinghe utilizzabili per una particolare tipologia di lavori ad esempio: piccoli lavori domestici, lezioni private, pulizia di edifici. Poi negli anni  è stato legittimato l’uso per quasi tutti i tipi di lavoro, infatti nel 2012 la legge Fornero ha escluso qualsiasi vincolo nell’impiego del voucher.

Il Jobs Act 2015 ha previsto l’innalzamento del limite economico massimo annuo di compenso percepibile da cinque mila a sette mila euro netti  (due mila euro per committente), con il divieto di utilizzo nell’esecuzione di appalti e con obbligo di tracciabilità.

In parole semplici il voucher viene  acquistato dal datore di lavoro ad un valore di 10 € e alla riscossione il lavoratore percepisce 7,50 €, la differenza si concretizza in contributi.

Inoltre con il Job Acts è stata confermata la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro (lordo 4.000 euro) di compenso per anno.

La liberalizzazione nell’utilizzo dei voucher ha portato sicuramente ad una emersione del lavoro nero ma anche a molti abusi. Infatti molti datori di lavoro attivavano il buono solo quando scattavano i controlli, in modo che il lavoratore risultava in regola in quel momento e quindi con un solo buono venivano retribuite molte ore di lavoro.

Ecco che a marzo 2017 nel decreto legge n.25, pubblicato a tempo di record in Gazzetta Ufficiale, vengono aboliti i voucher, quindi dal 17 marzo è vietato l’acquisto dei voucher.

Quelli già acquistati possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Come specificato nella nota del sito Inps, è attivo il servizio on line per attivazione, riscossione e rimborso dei voucher fino a fine anno.

Colpo di coda finale, ripristinata l’emissione dei voucher baby sitting, con una nota dell’INPS emessa ieri,  30 marzo 2017, a seguito  di una risposta affermativa ricevuta dal Ministero del Lavoro e dal Dipartimento Politiche per la Famiglia.

L’Istituto comunica di aver modificato la procedura in modo da consentire l’emissione dei voucher baby sitting – contributo asilo nido visto che non è stata prevista l’introduzione di strumenti alternativi per l’erogazione del beneficio dopo l’abrogazione dei voucher.

Quindi resta la possibilità per la madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, di scegliere la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per gli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

Contributo prorogato per il 2017 e 2018 che continuerà con la stessa modalità dei voucher corrisposti in modalità telematica, secondo le istruzioni fornite dall’INPS con la circolare n. 75/2016, che contiene anche la procedura da seguire per l’utilizzo telematico dei buoni lavoro.

Per ulteriori aggiornamenti dedicheremo spazi ad hoc nel nostro blog visto il tema caldo.

Ottimismo, con prudenza

Businessman helps statisticAd inizio 2015 è arrivata finalmente la notizia positiva: i contratti a tempo indeterminato sono in aumento! Merito chiaramente della nuova contrattualistica del lavoro che permette maggiore flessibilità ai datori di lavoro nell’eventuale recessione anche da un contratto senza scadenza. Nonostante questo i dati sulla disoccupazione continuano a non essere positivi: il tasso è salito di nuovo al 12,7% “bruciando” di fatto anche i deboli miglioramenti precedenti. Ora la domanda sorge spontanea: sul versante lavoro dobbiamo cominciare ad essere ottimisti o sono tutte chiacchiere?

Per rispondere in una maniera che non sia banale o ideologica, ci siamo affidati a questo articolo apparso su Lavoce.info sito di informazione economica e non solo. Andando con ordine: i dati Istat, quelli che informano sulla disoccupazione, raccontano di una sorta di andamento sussultorio durante gli ultimi mesi (a settembre 102mila occupati in più, a ottobre 35mila in meno, a novembre altri 61mila in meno, poi a dicembre di nuovo 42mila in più, a gennaio aumento di altri 7mila, infine a febbraio calo di 44mila). La questione è che i dati ISTAT vanno letti sul lungo periodo e queste variazioni di mese in mese non hanno molto senso anche perché sono in parte collegate a quello che può essere considerato un errore di carattere statistico (la rilevazione, seppur fatta in maniera rigorosa, è sempre l’analisi di un campione). L’aumento dei contratti a tempo determinato non è invece una rilevazione statistica, ma un computo numerico che attesta un aumento dei contratti a tempo indeterminato rispetto all’anno precedente nello stesso periodo.

Ora si tratta di capire se l’aumento dei contratti rappresenta anche un aumento delle posizioni e dei posti di lavoro: perché alcuni di questi contratti potrebbero essere trasformazioni di contratti precedenti con scadenza (in quei casi il posto di lavoro è sempre lo stesso, non c’è creazione di nuovi posti di lavoro). Inoltre bisogna considerare se alla crescita dei contratti a tempo indeterminato non corrisponda anche una crescita delle cessazioni: in altre parole se e quanti licenziamenti o fine contratto ci sono in corrispondenza dell’aumento degli indeterminati, in quel caso il saldo dei posti di lavoro potrebbe essere nullo od anche negativo (se aumentano di 100 i contratti di lavoro a tempo indeterminato e al contempo si verificano 120 cessazioni i posti di lavoro sono 20 in meno). Su questo punto Lavoce scrive “I dati disponibili per il Veneto attestano chiaramente che nel primo trimestre 2015 gli ingressi nella condizione di occupato a tempo indeterminato hanno sopravanzato le uscite; i dati nazionali, pur limitati al primo bimestre, convalidano un bilancio analogo. Non solo: il saldo 2015 risulta nettamente più positivo del corrispondente 2014 e perciò comporta il netto miglioramento della dinamica dell’occupazione dipendente a tempo indeterminato anche su base annua. Certo, non è ancora sufficiente a riportare il saldo annuale su valori positivi: per conseguire questo risultato occorre che il trend innescato nel primo trimestre 2015 continui per almeno altri cinque-sei mesi“.

Dunque, per tornare alla domanda iniziale, c’è da stare allegri o no? In sostanza l’incremento dei contratti a tempo indeterminato rappresenta un primo segnale di miglioramento dell’intero mercato del lavoro anche se da solo non è sufficiente per dire che siamo sulla buona strada e, soprattutto, allo stato attuale dei fatti, ha prodotto risultati che su base annua sono ancora troppo deboli. L’altra notizia positiva è che in generale un numero maggiore di assunti non ha comportato la perdita di posti di lavoro anche se i dati rispetto a contratti diversi da quello indeterminato non sono positivi.  Due sono le cose che sicuramente possiamo affermare senza tema di smentita: “sicura crescita, nel 2015, delle posizioni di lavoro a tempo indeterminato e la sostanziale stabilità nell’ultimo semestre, al netto di oscillazioni mensili che non meritano attenzione, degli occupati totali. In altre parole: ottimismo, con prudenza.

Jobs act per donne (e non solo)

jobs act per donneLungi dal compiersi delle pari opportunità effettive, nel nostro Paese qualcosa si muove anche per quello che riguarda il mondo del lavoro e le donne. I problemi sono diversi e rilevanti: l’accessibilità alla carriera, il riconoscimento delle competenze, la valutazione effettiva dei risultati, la discriminazione di fatto in alcuni settori. Ma anche quando il lavoro è una opportunità effettiva i problemi non mancano. Come abbiamo letto qui il dato tutto italiano è l’abbandono del lavoro delle mamme alla nascita del primo figlio: lo fa quasi un terzo delle donne occupate, secondo i dati diffusi dall’Istat e dall’Isfol. Se infatti prima della nascita dei figli lavorano 59 donne su 100, dopo la maternità ne continuano a lavorare solo 43“. Dunque un nodo cruciale è senz’altro (e ancora!) la maternità.

Qualcosa forse potrà cambiare nei prossimi mesi, perlomeno a livello giuridico. Infatti una delle deleghe previste dal jobs act riguarda la tutela della genitorialità (i figli non sono una questione riservata alle donne che li partoriscono). Come ormai avrete imparato il famigerato jobs act è una sorta di cornice di riferimento per una serie di azioni che riguardano il lavoro; cornice dalla quale poi nasceranno normative specifiche per regolare i singoli settori di intervento. E così, anche in questo caso, ci sono le linee guida che poi i successivi interventi normativi dovranno seguire. Ecco quelle che riguardano il lavoro e le donne: rafforzamento nella tutela dei diritti; misure fiscali per favorire la partecipazione del secondo percettore di reddito; potenziamento dell’offerta di servizi; flessibilità. Che cosa potrebbero significare nel concreto?

L’articolo di Casarico e Del Boca su Lavoce.info lo spiegano in questo modo. Un primo passo importante sarà in primo luogo l’estensione del diritto al congedo di maternità a tutte le categorie di donne lavoratrici. Un secondo passaggio sarà quello del credito di imposta: un credito per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale. L’obiettivo in questo secondo caso è anche quello di costituire un importante incentivo all’offerta di lavoro. Rimane però il nodo dei contratti a progetto: il jobs act non li abolisce, nemmeno per le donne o per certe situazioni contingenti, come la maternità, che potrebbero far scattare una riserva di tutela aggiuntiva.  “Ciò può avere effetti più pesanti per le donne, che già ora più numerose nei contratti a termine (14,2 per cento contro il 12,6 per cento per gli uomini nel 2013): i datori di lavoro avrebbero infatti possibilità di fare alle donne contratti brevi e di non rinnovarli alla scadenza in caso di gravidanza, aggirando i vincoli alle dimissioni in bianco.

Dal punto di vista dell’assistenza il jobs act propone anche una profonda integrazione pubblico-privato dell’offerta di servizi per l’infanzia. Quello a cui dovremmo assistere dovrebbe essere l’estensione di una buona pratica adottata in alcune regioni come l’Emilia Romagna in cui anche in tempo di crisi gli asili non sono diminuiti, anzi in certi casi aumentati. Dovrebbero così aumentare in numero ed in qualità servizi come l’asilo aziendale, quello condominiale e più in generale un’offerta di assistenza all’infanzia e alla genitorialità più varia. Infine per quello che riguarda la flessibilità (quella buona) dovrebbero riguardare prevalentemente le donne misure come il telelavoro, la flessibilità di orario di lavoro e la possibilità di cessione dei giorni di ferie tra lavoratori per attività di cura di figli minori.

Fin qui sembra tutto ok. C’è un “ma”. Queste misure sono subordinate alla condizione che non comportino ulteriori spese a carico dello Stato. E su questo punto ci sembra di poter condividere e sottoscrivere la considerazione finale delle due redattrici dell’articolo: “il rischio è che per quanto significative o condivisibili possano essere le politiche, la loro realizzazione dipenderà dall’effettivo reperimento di risorse economiche. E finora il nostro paese non è riuscito a considerare queste misure come prioritarie per lo sviluppo, e quindi in cima all’agenda politica. Un cambio di passo è quanto mai necessario“. Chiaramente, ci auguriamo anche noi un cambio di passo: non solo per le donne, ma per tutti noi.