Apprendistato professionalizzante: formarsi lavorando

La Regione Marche ha emesso in questi giorni un avviso pubblico per la presentazione di progetti quadro per l’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze trasversali e di base previste dall’apprendistato professionalizzante.

L’avviso pubblico è rivolto agli enti di formazione pubblici e privati e ha come destinatari degli interventi i soggetti assunti nelle Marche a partire dal 01/01/2020 con il contratto di apprendistato professionalizzante.

Senza entrare nel merito dell’avviso pubblico, in questa sede vogliamo approfondire la forma di contratto di apprendistato professionalizzante.

L’apprendistato professionalizzante (D.Lgs 81/2015) è un contratto di lavoro che offre ai giovani l’opportunità di inserirsi nel mercato del lavoro formando le proprie competenze professionali.

È un contratto di lavoro a tempo indeterminato a causa mista, perché il lavoro si alterna con la formazione, ed è finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica.

L’apprendistato professionalizzante rientra dentro una macrocategoria che è quella dell’apprendistato che è una tipologia di lavoro che viene incontro ai più giovani che devono per l’appunto “apprendere” un lavoro.

La formazione professionale è un elemento fondamentale per un lavoratore, perché permette di aggiornare ed ampliare le proprie competenze. Nel contratto di apprendistato professionalizzante, la formazione è inserita all’interno di un vero e proprio contratto di lavoro, la cui causa è lo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione a cui si aggiunge l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro.

La formazione prevista da questo tipo di contratto si articola in formazione di tipo professionalizzante, a cura dell’impresa (durata e modalità di erogazione sono stabilite a livello nazionale dai contratti collettivi o dagli accordi interconfederali), e formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali, disciplinata dalla Regione.

Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni.

Il contratto di apprendistato professionalizzante è piuttosto conveniente sia per i giovani che per i loro datori di lavoro. Per i primi infatti si tratta di un contratto a tempo indeterminato che ha una natura duplice.

È, infatti, un contratto di lavoro a tempo indeterminato in 2 fasi: nella prima, alla prestazione di lavoro, si aggiunge la formazione con carattere specializzante (senza la quale non può dirsi un contratto di apprendistato), la seconda rientra nell’ordinaria casistica del rapporto di lavoro subordinato, nel senso che si può trasformare direttamente in un contratto a tempo indeterminato.

Anche per le aziende questo tipo di contratto ha un duplice vantaggio: possono formare le risorse di cui hanno bisogno, creare con loro un rapporto di fiducia e poi inserirle una volta per tutte e, inoltre, usufruiscono di tutta una serie di sgravi contributivi sia durante il periodo di apprendistato che nel primo anno dell’assunzione.

Il contratto può avere una durata che va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni, 5 per l’artigianato.

Così come per gli altri contratti di apprendistato, anche per quello professionalizzante, è fondamentale la figura del tutor cui farà riferimento l’apprendista per tutta la durata del lavoro. Il tutor può essere anche il datore di lavoro stesso.

La formazione svolge un ruolo fondamentale, l’apprendistato è infatti contrassegnato da un PFI, ossia un Piano Formativo Individuale che ha il compito di definire il percorso formativo dell’apprendista in coerenza con la qualifica che deve raggiungere e considerando le competenze di cui è già in possesso.

Tale formazione può essere interna o esterna. Nel primo caso viene erogata dentro l’azienda purché questa possieda requisiti di “capacità formativa”; cioè abbia la capacità di erogare formazione attraverso strumenti e materiali adatti a trasferire le competenze per acquisire le conoscenze aziendali. Nel secondo caso, invece, viene affidata a operatori istituzionalmente preposti alla formazione durante l’apprendistato.

I giovani potenziali apprendisti possono seguire gli sviluppi del bando alla pagina dedicata sul sito regionale.

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