Offerta di lavoro congrua

L’offerta di lavoro congrua è quella che viene fatta ai percettori dell’Assegno di Ricollocazione all’interno del progetto personalizzato per il reinserimento nel mondo del lavoro e che non può essere rifiutata dal lavoratore, pena la perdita dello stato di disoccupazione e dell’eventuale indennità che percepisce (come la NASPI).

Quando un’offerta di lavoro si può considerare congrua?

A questa domanda ha risposto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso il Decreto 10 aprile 2018 che stabilisce i parametri di congruità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 162 del 14 luglio 2018, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 3 e 25 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che contiene le “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive’.

Il punto di partenza della normativa è lo stato di disoccupazione: “sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.

Lo stato di disoccupazione, e la contestuale iscrizione al Centro per l’impiego (CIOF), del lavoratore licenziato, dimesso o inoccupato, serve ai fini del riconoscimento dello stato di disoccupazione NASPI, DIS coll, ASDI o per l’assegno di ricollocazione.

L’iscrizione al Centro per l’impiego è quindi determinante per ottenere i trattamenti economici di disoccupazione. Al Centro per l’Impiego si può iscrivere chiunque abbia compiuto 16 anni (o 15 se ha terminato le scuole dell’obbligo) e se è in stato di disoccupazione o inoccupazione purché si sia residenti o domiciliati in una provincia italiana.

Per accedere alle prestazioni a sostegno della disoccupazione, finalizzate principalmente a favorire il reinserimento lavorativo dei soggetti interessati, i disoccupati devono sottoscrivere un patto di servizio personalizzato presso il Centro per l’Impiego di riferimento. Questo contratto contiene una serie di condizioni che il disoccupato deve rispettare per mantenere lo stato di disoccupazione e le prestazioni a suo favore, che comprendono la responsabilità di accettare congrue offerte di lavoro che dovessero presentarsi durante il periodo di disoccupazione.

I principi utilizzati per definire un’offerta di lavoro congrua sono:

  • la coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
  • la distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
  • la durata dello stato di disoccupazione.

Tenete quindi presenti questi parametri quando vi propongono un’offerta di lavoro.

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