tirocini

Tirocini extra curriculari

I tirocini formativi e di orientamento rappresentano una delle modalità per accedere al mondo del lavoro, una forma d’inserimento temporaneo dei giovani, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro per agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo produttivo. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici hanno con i soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro.

Si possono distinguere in due categorie: i tirocini curriculari ed extra curriculari.

I primi sono inseriti in programmi di alternanza scuola-lavoro o legati alle attività di istituti professionali, inclusi nei piani di studio dell’Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari, esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione.

I tirocini extra curriculari: previsti e realizzati a favore di coloro che hanno appena completato il percorso formativo, neo-diplomati o neo-laureati, o che appartengono a fasce deboli al fine di agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la creazione di un’opportunità concreta per acquisire una specifica professionalità.

Le linee guida sottoscritte il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome  di Trento e Bolzano forniscono un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni indicano alcuni standard minimi di disciplina. La Regione Marche, con DGR n. 1134 del 29/07/2013, ha approvato i nuovi principi e criteri applicativi per i tirocini extra curriculari. Il materiale relativo è disponibile e scaricabile dalla pagina Tirocini della Regione Marche.

Con la delibera regionale si ribadisce che il tirocinio viene definito come una misura formativa di politica attiva, non configurata come rapporto di lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo.

Di conseguenza i soggetti coinvolti sono: il tirocinante (disoccupato iscritto al CIOF e che non ha avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante), il soggetto promotore ( Centro per l’impiego Ciof, Agenzia di lavoro, Cooperative sociali, Enti di formazione), soggetto ospitante (datori di lavoro privati e pubblici che non potrà realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante) e tutor.

Le tipologie di tirocinio previste sono quattro:

La prima, con finalità orientativa e formativa, è finalizzata ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra la formazione (scuola/università/formazione professionale) e lavoro, attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono le persone che hanno conseguito un titolo studio negli ultimi dodici mesi.

La seconda tipologia riguarda i tirocini di inserimento o di reinserimento al lavoro,  rivolti principalmente a disoccupati, persone in mobilità e inoccupati, ma attivabile anche in favore di lavoratori in cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione degli ammortizzatori sociali.

La terza tipologia riguarda i tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e reinserimento in favore di persone svantaggiate (legge n. 381/91) nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

La quarta tipologia riguarda i tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e reinserimento in favore di persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999).

Le novità più rilevanti introdotte sono relative alla: durata massima, attestazione dei risultati, indennità minima e monitoraggio.

La durata massima dei tirocini è di 6 mesi, comprensiva delle eventuali proroghe e al netto di eventuali sospensioni per maternità, malattia lunga o infortunio. Per i soggetti svantaggiati e per i disabili è previsto che la durata possa essere rispettivamente di 12 e 24 mesi.
Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, dovrà rilasciare al tirocinante un’attestazione dei risultati sulla base di uno schema previsto dalla delibera regionale, specificando le competenze acquisite con riferimento ad una qualificazione prevista; qualora il tirocinante abbia partecipato ad almeno il 75% della durata prevista dal progetto formativo l’esperienza di tirocinio dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino.

A tutti i tirocinanti dovrà essere corrisposta un’indennità per la partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 350,00 euro lordi mensili, al superamento della soglia del 75% delle presenze mensili stabilite dal progetto formativo.
Inoltre  la Regione Marche promuoverà un monitoraggio per analizzare le caratteristiche anagrafiche e professionali dei tirocinanti, la diffusione dei tirocini a livello regionale e i risultati occupazionali post tirocinio.

I soggetti ospitanti possono accogliere tirocinanti, in proporzione alla loro dimensione: un tirocinante con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra zero e cinque; due tirocinanti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti; tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento con un numero di dipendenti a tempo indeterminato superiore a ventuno.

Per cercare opportunità di tirocini segnaliamo alcuni dei siti da poter consultare:

Cliclavoro (tra le news in home page), siti aziendali, siti dei Centri per l’impiego (Ciof), sportello stage, repubblicadeglistagisti, lavoro e stage.

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